Ricevo e posto la Delibera del Comune di Gaeta del 22/02/2010 che affida all'Avv. Troncone di Napoli l'incarico per la richiesta danni ai Savoia per i fatti del 1860-61, la madre di tutte le battaglie meridionaliste identitarie!
PAGATE SAVOIA! IL SUD ASPETTA RISARCIMENTI ECONOMICI E MORALI DA QUASI 150 ANNI!!!
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COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA N°42 del 22/02/2010
OGGETTO
Deliberazione del Consiglio Comunale n°100 del 6 dicembre 2008: “150° Anniversario Unità d’Italia. Provvedimenti”. Incarico legale a professionista esterno.
L’anno duemilanove, addì 22 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 21:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente
Presidente Antonio RAIMONDI X
Assessore (Vice Sindaco) Salvatore DI CIACCIO X
Assessore Antonella AVITABILE X
Assessore Alfredo CARDI X
Assessore Antonio CIANO X
Assessore Cosmo DI PERNA X
Assessore Giovanni IALONGO X
Assessore David VECCHIARIELLO X
Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, il quale è incaricato anche
della redazione del verbale.
LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Cap. Antonio Ciano;
P.P.:16/6°2
Premesso che:
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 6 dicembre 2008 si è approvato
l’ordine del giorno ad oggetto: “150° Anniversario Unità d’Italia. Provvedimenti”,
che impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, ognuno per la propria competenza, ad
attivare ogni azione utile per il riconoscimento ed il risarcimento dei danni arrecati dalla Dinastia Sabauda alla Città di Gaeta in occasione dell’assedio iniziato nel novembre 1860 e terminato il 13 febbraio 1861, anche tramite incarico legale per le azioni da esperire nei confronti degli eredi e dei beneficiari del patrimonio ex reale;
· con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2009 si è dato incarico al Prof. Avv. Pasquale Troncone, con studio in Napoli alla Via Girolamo Santacroce nr. 5/A, di rendere un parere legale in ordine all’inquadramento giuridico dei fatti accaduti in occasione dell’assedio di Gaeta del 1860-1861 da parte dell’Esercito Piemontese con espressa rinuncia a qualsiasi compenso di carattere economico;
· il professionista ha reso il parere legale richiesto, acquisito al protocollo generale in data 7 luglio 2009, prot. 27276, ad oggetto “Sulla rilevanza giuridica degli effetti dell’assedio del 1860-1961”;
Ritenuto di apprezzare il lavoro svolto dal professionista condividendo in primis
· che il Comune di Gaeta con tale iniziativa intende riaffermare la sua fedeltà ai
principi della Costituzione repubblicana del 1948 ed in particolare tutta l’azione
amministrativa che ne dovesse conseguire, dovrà essere informata al dettato
dell’art. 54 Cost. “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore …” come
opportunamente sottolineato dal professionista alla pag. 4 del parere;
· che l’amore che i cittadini di Gaeta portano alla storia della propria città e
l’impegno secolare che i cittadini del 1861 assunsero con atti pubblici impongono alla coscienza dei loro discendenti di aprire un dialogo franco e sereno sulle ragioni dell’assedio e sui possibili illeciti commessi all’epoca;
Preso atto che il professionista al Capitolo VII “Le possibili azioni riparative da
intraprendere” ha prospettato le azioni giudiziali ed extra giudiziali che quest’Ente può intraprendere per il conseguimento della riparazione dei danni subiti dalla città e dai suoi concittadini, nonché la possibile richiesta di sdemanializzazione dei beni indicati nelle delibere comunali dell’epoca adottate dalle passate amministrazioni di questo Comune;
Considerata la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Civile n. 14201/08 che ha enunciato il principio di diritto di carattere generale che prescinde da limiti temporali “il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha assunto, anche nell’ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale per il suo contenuto assiologico di meta valore”;
Considerato altresì che al di là delle azioni giudiziarie, afferma il professionista
che sarebbe auspicabile trovare la giusta capacità di iniziativa per addivenire ad un
dialogo pubblico, fondato su esigenze di tipo etico, tra la comunità gaetana e i
discendenti di Casa Savoia. Le ragioni dell’onore e del buon nome di una ex casa regnante dovrebbero motivare gli attuali rappresentanti della famiglia Savoia a farsi continuatori di quell’opera di pacificazione e di riparazione intrapresa dal Luogotenente generale il Principe di Carigliano, nominato con Decreto mediante il quale il Principe Eugenio di Savoja Carignano lo nominava Luogotenente generale nelle province napoletane il 3 gennaio 1861, allorchè l’11 gennaio 1861 volle rendersi personalmente conto di quanti e quali danni l’assedio di Gaeta aveva cagionato contro civili inermi e contro una città sovrana. Tale particolare sensibilità del Carigliano lo spinse ad assumere l’impegno morale di rappresentare le giuste ragioni di Gaeta presso il Sovrano Sabaudo. Gesto questo di alto valore umano e sociale al quale non venne dato dal Sovrano Sabaudo alcun seguito;
Considerato che risulta ampiamente documentato che i danni cagionati alle
strutture civili e agli stessi cittadini in occasione dell’assedio non furono contenuti “nei limiti di stretta necessità”, ed all’uopo è significativo quanto riportato nel verbale del 28 febbraio 1861 nel quale si legge che “il decurionato ha considerato nulla ostare alla dimostrazione di affetto verso l’augusto Nostro Sovrano, e Principe, lo stato di sfacelo di questa Città, e Borgo da pochi giorni liberata dal memorabile, e singolare assedio, in cui la truppa assediata, benché nazionale, era la vera nemica dei suoi abitanti, l’assediante benché con foga spaventevole, ed orroso, usante delle sue Artiglieri, era l’amica protettrice di essi” e del verbale del 10 giugno 1861 “divenuta questa città teatro di guerra fu il bersaglio delle truppe belligeranti, e degli assediati venne ridotta nello stato di ruine, e di squallore”;
Tenuto conto resta di sommo ed attuale contenuto quanto venne scritto nella
“Memoria della Città di Gaeta inviata al Parlamento di Torino nel 1865” “….NON CREDASI, CHE QUESTA CITTA’ S’ASTENGA E SI ASTERRÀ DAL PRESENTARE DIVERSAMENTE LE SUE RAGIONI PER MERA PULSILLANIMITÀ”;
Considerato:
· che occorre dare attuazione alla delibera Consiliare 100/2008 conferendo incarico
legale per la tutela degli interessi della Città di Gaeta e della Comunità gaetana;
· che pertanto questa Amministrazione comunale in attuazione della delibera
Consiliare di cui sopra intende conferire incarico al Prof. Avv. Pasquale Troncone
affinché proponga a tal fine ogni azione extra giudiziale e/o giudiziale conseguente;
Vista la valutazione resa dall’Avvocatura comunale sulla questione che così si
esprime: “L’Avvocatura Comunale (rappresentata dall’Avv.to Daniela Piccolo e Avv.to
Annamaria Rak) esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale relativa al
conferimento di incarico legale a professionista esterno, considerata la peculiarità della materia in oggetto, che riveste anche questioni di diritto internazionale;
considerato altresì che con delibera di Giunta n°12/2009 è stato conferito apposito incarico di studio della questione di cui si tratta al Prof. Avv.to Pasquale Troncone, non si ravvisano motivi ostativi a che lo stesso professionista esperto della materia prosegua nell’incarico conferito, salvo diverse valutazioni della Giunta Comunale.
Gaeta,18/02/2010 – L’Avvocatura Comunale”;
Sentito il Prof. Avv. Pasquale Troncone, il quale si è dichiarato disponibile ed
onorato di tutelare il Comune di Gaeta in sede giudiziale ed extra giudiziale, a titolo gratuito fatte salve le eventuali spese processuali;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del VI Settore, che
testualmente si riporta: “Il Consiglio Comunale con delibera 100/08 ha approvato
l’ordine del giorno in cui si impegnava la Giunta Comunale ad attivarsi per il
riconoscimento ed il risarcimento dei danni arrecati dalla Dinastia Sabauda.
Successivamente la G.C. ha incaricato un professionista esterno perché fornisse un
parere legale sulla questione. Il professionista ha svolto l’incarico e fornito il parere legale. In virtù del suddetto parere si ritiene di incaricare lo stesso professionista per agire giudizialmente a tutela della città di Gaeta e della comunità gaetana.” e di regolarità contabile del Dirigente del Settore economico finanziario, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2007,
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
D E L I B E R A
1. di prendere atto del lavoro svolto dal professionista e di condividerne il ricostruito percorso storico;
2. di incaricare il medesimo professionista, Prof. Avv. Pasquale Troncone del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 5/A, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, a proporre azione extra giudiziale e/o giudiziale davanti alle Autorità competenti per il riconoscimento e l’ottenimento del risarcimento dei danni arrecati alla Città di Gaeta ed alla Comunità gaetana dalla Dinastia Sabauda, nonché per la restituzione dei beni confiscati divenuti successivamente di proprietà demaniale;
3. di prendere atto della disponibilità del professionista a svolgere il presente incarico titolo gratuito fatte salve le spese processuali, il quale pertanto sottoscriverà la presente per accettazione dell’incarico alle predette condizioni;
4. di demandare al Dirigente del VI Settore, l’adozione del relativo provvedimento
determinativo gestionale per l’impegno di spesa occorrente per quanto sopra previsto
nel limite massimo di euro 2000,00;
5. Il professionista nel sottoscrivere la relativa determinazione di impegno di spesa
assume l’obbligo di comunicare al Comune – nel corso del giudizio – l’eventuale
modifica dell’importo delle spese processuali, da concordarsi preventivamente con il
Comune stesso, il quale non è vincolato obbligatoriamente all’accettazione;
6. la somma di euro 2000,00 graverà sul capitolo 124 codice 1.01.02.03 dell’esercizio
finanziario 2010 avente per oggetto “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”.
Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza dettata dalla problematica in questione;
Richiamato l’art. 134 del D.Lgs 267/2000
Con separata votazione unanime favorevole, legalmente resa per alzata di mano
D I C H I A R A
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO DOTT. ANTONIO RAIMONDI
IL SEGRETARIO GENERALE AVV. ALESSANDRO IZZI
Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile il Funzionario responsabile
f.to (Ing. Emilio Masiello) f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
► Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/02/2010;
► Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
► È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 23/02/2010
________________________ _________________________
il Messo Comunale il Segretario Generale
f.to (Lustro Giuseppe) f.to (Avv. Alessandro Izzi)
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
► perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alessandro Izzi)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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